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Regolamento

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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA GIURIDICA CENTRALE
E DELLE BIBLIOTECHE DI SETTORE


Art. 1
Finalità e struttura della Biblioteca Giuridica Centrale e costituzione delle biblioteche di settore

In attesa della costituzione di un Centro dei servizi bibliotecari dell'Ateneo e della istituzione della Commissione di coordinamento delle biblioteche, di cui al comma 11 dell'art. 50 dello Statuto dell'Università di Camerino, è istituita la Biblioteca Giuridica Centrale. Costituita come centro unitario di servizi, ricomprende le quattro biblioteche di settore di cui all'articolo 11.

La Biblioteca giuridica centrale gestisce il patrimonio librario e multimediale delle diverse biblioteche di settore; coordina le attività tecniche delle biblioteche di settore e cura lo sviluppo del patrimonio librario secondo le indicazioni vincolanti dei responsabili delle biblioteche di settore di cui all'art.11.
La struttura gode di autonomia amministrativa e contabile; cura unitariamente tutte le procedure amministrative contabili delle biblioteche
di settore che coordina.
 
Art. 2
Dotazione organica della biblioteca giuridica centrale

Alla biblioteca giuridica centrale viene assegnato per il suo funzionamento, dal Consiglio di Amministrazione, il personale tecnico-amministrativo necessario e in prima istanza quello che attualmente è in servizio nella ex Biblioteca generale della Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 3
Compiti della Biblioteca giuridica centrale

La biblioteca giuridica centrale, in quanto consegnataria del patrimonio librario e multimediale, è responsabile della relativa conservazione;
provvede all'acquisto del materiale bibliografico di interesse generale utilizzando i fondi propri ed eventualmente i fondi messi a disposizione dai responsabili di settore;
provvede all'acquisto del materiale bibliografico su indicazione vincolante dei responsabili delle biblioteche di settore, su indicazione dei titolari dei fondi di ricerca nonché, secondo le indicazioni fornite dalle singole biblioteche di settore; provvede all'uso, alla gestione e all'incremento del materiale bibliotecario per le esigenze della didattica e della ricerca;
provvede inoltre allo svolgimento delle procedure relative all'inventariazione, catalogazione e indicizzazione del patrimonio bibliografico;
gestisce i materiali cartacei e multimediali;
raccoglie e distribuisce, anche attraverso la rete informatica, i servizi di documentazione bibliotecaria;
rende disponibili le informazioni dirette al reperimento dei dati relativi al patrimonio bibliotecario per la didattica e la ricerca;
garantisce ai ricercatori e agli studenti e al pubblico, secondo regole prestabilite dal Consiglio della biblioteca e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle singole biblioteche di settore, l'accesso diretto alle fonti di informazione;
gestisce il servizio prestiti;
fornisce il servizio di emeroteca;
indirizza l'informatizzazione delle strutture componenti per uniformare, seguendo la normativa nazionale ed internazionale, i criteri delle procedure di catalogazione, indicizzazione e documentazione bibliografica;
verifica le esigenze di funzionamento del sistema informatico, eventualmente in collaborazione con l'Area Sistemi Informativi e, anche su proposta delle singole biblioteche di settore interessate, ne promuove lo sviluppo;
controlla l'accesso anche mediante sistemi automatizzati, e che la lettura e la consultazione diretta del materiale disponibile a scaffalatura aperta nelle sale apposite, avvenga nel rispetto dei materiali;
cura la ricerca bibliografica e documentaria con recupero dell'informazione; l'assistenza all'utenza per il reperimento del materiale disponibile nei locali della biblioteca; la ricerca guidata ai cataloghi della biblioteca, la ricerca guidata alle risorse bibliografiche di altre biblioteche; l'uso guidato di repertori speciali sul supporto cartaceo, magnetico, on-line; la predisposizione di guide per l'utilizzo delle risorse della biblioteca; l'organizzazione di corsi di addestramento finalizzati allo stesso scopo; l'addestramento all'uso di internet, e-mail e sistemi di scrittura al fine di ottimizzare i risultati delle ricerche bibliografiche e documentarie;
utilizza i fondi trasferiti dalle singole biblioteche di settore, secondo le indicazioni di ogni responsabile della biblioteca di settore; promuove e collabora a progetti comuni insieme ad altre istituzioni pubbliche e private al fine di una incisiva presenza nel contesto nazionale ed internazionale;
cura, di concerto con le biblioteche di settore, la formazione permanente del personale;

Art. 4
Organi della biblioteca giuridica centrale

Gli organi della Biblioteca giuridica centrale sono: il Consiglio di biblioteca, il Presidente, il Direttore.

Art. 5
Responsabilità

Il Segretario amministrativo è responsabile, in solido con il Direttore, di tutti gli atti amministrativi e contabili.

Art. 6
Consiglio della biblioteca giuridica centrale

Il Consiglio della biblioteca giuridica centrale comprende:
il Presidente;
il Direttore della Biblioteca giuridica centrale;
due rappresentanti per ogni Dipartimento, un rappresentante per la Scuola di specializzazione in diritto civile, un rappresentante per il Centro interdipartimentale di ricerca in diritto civile costituzionale designati fra docenti e ricercatori afferenti alle rispettive strutture, anche in considerazione dell'equilibrio delle macroaree;
un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
un rappresentante degli studenti;
il Segretario Amministrativo, anche con funzioni di Segretario verbalizzante

I componenti della biblioteca giuridica centrale, nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio della biblioteca giuridica centrale:
propone ogni anno la destinazione delle risorse che affluiscono alla Biblioteca giuridica centrale, o che verranno attribuite nell'esercizio finanziario successivo per le somme eventualmente non impegnate dalle singole biblioteche di settore per una durata superiore ad un esercizio finanziario;
predispone le forme organizzative e di funzionamento e le modalità di accesso ai servizi bibliotecari;
stabilisce gli orari di utilizzazione di tali servizi;
formula progetti specifici di interesse generale stabilendo relative richieste di finanziamento;
garantisce a tutto il personale bibliotecario la formazione permanente, gestendo i fondi destinati a questo scopo dagli organi centrali dell'Ateneo;
adotta, se necessario, un proprio regolamento interno di concerto con le singole biblioteche di settore

Art. 7
Presidente della biblioteca giuridica centrale

Il Presidente è eletto, nel proprio seno, dal consiglio della biblioteca giuridica centrale tra i professori di ruolo e fuori ruolo. E' nominato con
decreto del Rettore e dura in carica quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Il Presidente:
convoca e presiede il Consiglio della biblioteca giuridica centrale almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il direttore oppure un terzo dei componenti, formulando l'ordine del giorno;
sovraintende alla esecuzione delle delibere del consiglio della biblioteca giuridica centrale, impartendo le istruzioni necessarie;
comunica ai competenti organi accademici, su informativa del Direttore e sentito il Consiglio della biblioteca giuridica centrale, eventuali inadempienze da parte del personale in servizio presso la Biblioteca; redige una relazione annuale sugli obbiettivi raggiunti e sulla situazione patrimoniale della biblioteca giuridica centrale approvata dal Consiglio;
Rappresenta la biblioteca giuridica centrale presso gli organi accademici

Art. 8
Direttore della biblioteca giuridica centrale

Il Direttore è nominato, per quattro anni, rinnovabili, con decreto del Rettore, su proposta del consiglio della biblioteca giuridica centrale che
lo sceglie tra il personale non docente appartenente all'area funzionale delle biblioteche, di livello non inferiore all' VIII. Può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario da lui delegato, informandone il Presidente. La direzione è presso il Palazzo Ducale.

Il Direttore:
è responsabile della gestione amministrativo-contabile della biblioteca giuridica centrale, del personale ad essa afferente e della conduzione generale dei servizi bibliotecari;
vigila sul buon andamento della biblioteca giuridica centrale;
coordina la gestione del patrimonio bibliografico e documentario cartaceo e multimediale; promuove, presso il consiglio della biblioteca giuridica centrale, le proposte di nuovi servizi bibliografici;
coordina i rapporti con gli altri sistemi bibliotecari, universitari e no, nazionali ed internazionali;
rappresenta la biblioteca giuridica centrale nei rapporti con l'amministrazione;
provvede all'ordinazione di quanto necessario per il funzionamento della biblioteca giuridica centrale, dando attuazione alle delibere programmatiche di acquisto del consiglio;
cura la gestione della biblioteca giuridica centrale sulla base delle direttive del consiglio;
sovrintende alle operazioni di catalogazione, collocazione, conservazione e distribuzione del materiale di biblioteca, dirigendo l'organizzazione del lavoro e degli uffici;
intrattiene i rapporti con i responsabili delle biblioteche di settore per ciò che concerne le questioni amministrative e tecniche ed il rispetto degli accordi stabiliti in apposite convenzioni;
è responsabile gerarchico del personale assegnato alla biblioteca giuridica centrale di cui costituisce l'organico;
cura i rapporti con gli organi accademici e le altre strutture dell'ateneo, oltre che con l'esterno, per ogni questione che concerne le sue competenze amministrative e tecniche;
relaziona al Consiglio sulla gestione della biblioteca giuridica centrale con riferimento all'attuazione del programma annuale di spesa;
redige una relazione annuale sull'andamento generale dei servizi bibliotecari, con le eventuali proposte relative al suo miglioramento;
provvede alla tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio della biblioteca giuridica centrale.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento si può avvalere anche del personale messo a disposizione dalle singole biblioteche di settore
 
Art. 9
Risorse finanziarie della biblioteca giuridica centrale

La Biblioteca giuridica centrale dispone:
delle risorse finanziarie provenienti dalla dotazione ordinaria di funzionamento;
degli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi della biblioteca giuridica centrale;
di ogni altro fondo specificamente destinato, per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione, all'attività della biblioteca giuridica centrale;
delle assegnazioni dei Dipartimenti, su indicazione del responsabile delle singole sezioni e della Scuola di specializzazione in diritto civile, del centro interdipartimentale di ricerca in diritto civile costituzionale, su indicazione dei rispettivi Direttori;
dei contributi di enti e di privati, versati per convenzione o per liberalità, su indicazione dei rispettivi titolari;
dei fondi di ricerca, su indicazione dei rispettivi titolari.

Art. 10
Regime di gestione amministrativo-contabile della Biblioteca giuridica centrale

Il regime di gestione amministrativo-contabile della Biblioteca giuridica centrale è quello relativo alla gestione dei Dipartimenti (titolo V Gestione dipartimenti del D.P.R. n. 371 del 4 marzo 1982); l'amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio si attiene alle norme fissate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Camerino, adottato ai sensi della Legge n. 168 del 9.5.1989
 
Art. 11
Costituzione e finalità delle biblioteche di settore

Costituiscono biblioteche di settore, a norma dell'articolo 50 dello statuto, le biblioteche afferenti al Dipartimento di Discipline giuridiche sostanziali e processuali, al Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche, alla Scuola di specializzazione in diritto civile, al Centro interdipartimentale di ricerca in diritto civile costituzionale, dotate di un responsabile designato tra e dai docenti che aderiscono ai Dipartimenti, al Centro interdipartimentale di ricerca in diritto civile costituzionale e alla Scuola di specializzazione in diritto civile cui afferiscono le biblioteche di settore.

Le biblioteche di settore sono coordinate e gestite dalla biblioteca giuridica centrale. Le biblioteche di settore danno indicazioni vincolanti in ordine all'acquisto, alla raccolta e alla fruizione dei testi relativi alle specifiche aree disciplinari di afferenza. Lo sviluppo del patrimonio librario avviene secondo le indicazioni del responsabile della biblioteca di settore.

Il responsabile della biblioteca di settore è componente del Consiglio della biblioteca giuridica centrale.

Le biblioteche di settore possono essere suddivise in sezioni.

Art. 12
Convenzioni per la utilizzazione del personale dell'area biblioteche in dotazione alle strutture cui afferisce la biblioteca di settore

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Direttore della biblioteca giuridica centrale e il Direttore delle strutture cui afferisce la biblioteca di settore, concorderanno le modalità di utilizzazione del personale delle biblioteche di settore in dotazione alla struttura stessa, con la stipula di una convenzione rinnovabile tacitamente.

Il personale di cui al precedente comma sarà utilizzato dalla biblioteca giuridica centrale esclusivamente per esigenze connesse alla biblioteca di settore per non più della metà delle ore lavorative complessive. Nel restante orario lavorativo tale personale continuerà a svolgere le mansioni sopra indicate, salvo diversa disposizione del Direttore della struttura cui il personale afferisce.
Qualora sussistano cause di necessità o urgenza il direttore della biblioteca giuridica centrale o il Direttore delle strutture cui afferiscono le biblioteche di settore potrà chiedere la temporanea assegnazione a tempo pieno del personale delle biblioteche di settore  previa tempestiva comunicazione".

Art. 13
Norma transitoria

In via transitoria la gestione amministrativo-contabile della Biblioteca Giuridica Centrale è quella relativa agli Istituti, di cui al Titolo IV del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
 

 

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