Regolamento del servizio di Prestito locale

Art. 1 
Prestito interno
E’ consentita la consultazione dei libri di testo solo all’interno della Biblioteca; gli stessi vanno riconsegnati entro l’orario di chiusura. L’utente che non rispetta tali regole, verrà escluso dal prestito per un periodo minimo di 15 giorni.
Art. 2
Prestito esterno
Il prestito è consentito al personale docente e non docente e agli studenti dell’Università di Camerino ed è strettamente personale. Sono ammesse al prestito anche alcune categorie di utenti esterni (liberi professionisti e utenti accreditati).
Condizioni di prestito
Studenti e laureandi
La durata del prestito è di 30 giorni. Alla scadenza è possibile rinnovare il prestito per altre due volte (per un totale di altri 60 giorni).
Decorsi i primi 30 giorni, se il libro viene richiesto da altri, lo studente – su invito della biblioteca – è tenuto a restituirlo.
E’ consentito prendere in prestito fino a 5 volumi contemporaneamente per gli studenti e fino a 8 volumi per i laureandi.
Alla scadenza, se entro 15 giorni il libro non verrà restituito, la biblioteca si riserva il diritto di escludere lo studente dal prestito per un periodo pari al ritardo accumulato nella restituzione.
L’utente che effettua una prenotazione per un libro, è tenuto a ritirarlo presso la biblioteca entro 7 giorni, pena la perdita del diritto di prenotazione.
Il laureando deve provvedere alla consegna dei libri in prestito entro 20 giorni dalla data della seduta di laurea, al fine di ottenere il nulla osta da parte della biblioteca. 
Docenti
La durata del prestito è di 6 mesi.
E’ consentito prendere in prestito fino a 30 volumi contemporaneamente.
Utenti esterni
La durata del prestito è di 15 giorni non rinnovabili.
E’ consentito prendere in prestito fino a 5 volumi contemporaneamente.
Alla scadenza, se entro 7 giorni il libro non verrà restituito, la biblioteca si riserva il diritto di escludere l’utente dal prestito per un periodo pari al ritardo accumulato nella restituzione.
Art. 3
Sono esclusi dal prestito:
i manoscritti o materiali a stampa di particolare pregio e opere antecedenti il 1900;
codici, enciclopedie, dizionari, raccolte di fonti, repertori;
i libri di testo;
i periodici;
tutte le opere il cui stato di conservazione sconsigli l’allon­tanamento dalla sede, in attesa dell’intervento di restauro o di rilegatura.
Art. 4
Il lettore che riceve un libro in prestito deve controllarne l’in­tegrità e lo stato di conservazione e far presente, a proprio disca­rico, al personale addetto le eventuali pagine mancanti e i difetti in esso eventualmente riscontrati.
Art. 5
Al lettore, che avendo ricevuto un’opera in prestito, la restitui­sca danneggiata o la smarrisca, viene rivolto l’invito a provvedere alla sostituzione dell’opera con un altro esemplare della stessa edizione.
Art. 6
Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla Biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti di residenza.